PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge è volta a combattere la violenza sulle donne, intesa come espressione diretta delle discriminazioni, della situazione di ineguaglianza e delle relazioni di potere degli uomini sulle donne, anche qualora esercitata dal coniuge o da altri individui legati da relazioni affettive.
      2. La presente legge stabilisce misure di tutela integrale al fine di prevenire, sanzionare e sradicare la violenza sulle donne e definisce le modalità per prestare assistenza alle vittime di tale violenza.
      3. La nozione di violenza sulle donne comprende qualsiasi atto di violenza fisica e psicologica, ivi compresi gli attentati alla libertà sessuale, le minacce, la costrizione e la privazione arbitraria della libertà.

Art. 2.
(Finalità).

      1. La presente legge prevede un insieme di misure contro la violenza sulle donne volte al raggiungimento delle seguenti finalità:

          a) rafforzare le misure di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, dotando le autorità di strumenti efficaci in ambito educativo, sanitario, sociale e pubblicitario;

          b) riconoscere i diritti delle donne vittime di violenze, affinché possano rivendicarli dinanzi agli organi pubblici competenti, garantendo così un accesso

 

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rapido, trasparente ed efficace ai servizi sociali istituiti a tale scopo;

          c) istituire un sistema di servizi sociali di cura, di emergenza, di assistenza e di recupero integrale;

          d) garantire i diritti delle donne in ambito lavorativo, sia nel settore privato sia in quello pubblico;

          e) garantire i diritti economici delle donne vittime della violenza al fine di agevolarne il reinserimento sociale;

          f) istituire un sistema integrale di tutela istituzionale, nel cui ambito lo Stato, tramite l'Ufficio contro la violenza sulle donne di cui all'articolo 18, in collaborazione con l'Osservatorio nazionale delle violenze contro le donne di cui all'articolo 19, dia impulso a politiche pubbliche che consentano di offrire assistenza alle vittime;

          g) rafforzare le norme di diritto penale esistenti, al fine di garantire alle donne vittime di violenze una tutela integrale dinanzi a tutti i tribunali;

          h) coordinare le risorse e gli strumenti delle diverse autorità pubbliche, al fine di garantire la prevenzione dei casi di violenza sulle donne, nonché l'effettiva comminazione di sanzioni adeguate;

          i) promuovere la collaborazione e la partecipazione delle associazioni e delle organizzazioni della società civile che si battono contro la violenza sulle donne.

Art. 3.
(Piani di sensibilizzazione).

      1. Le autorità pubbliche, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, promuovono campagne d'informazione e sensibilizzazione volte alla prevenzione della violenza di genere.
      2. Le campagne di cui al comma 1 sono realizzate in modo da garantirne l'accesso alle persone in difficoltà.

 

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Art. 4.
(Princìpi e valori del sistema scolastico).

      1. Il sistema scolastico mira a educare al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della parità fra uomo e donna, contrasta gli ostacoli alla parità e forma i cittadini alla risoluzione pacifica dei conflitti in tutti gli ambiti della vita personale, familiare e sociale.
      2. Tutti i corsi di studio contribuiscono a consolidare negli studenti la maturità personale, sociale e morale necessaria a conferire loro autonomia e capacità d'analisi, nonché spirito critico contro l'ineguaglianza, ai fini della promozione di una reale parità tra i sessi.

Art. 5.
(Promozione della parità).

      1. Al fine di garantire la parità effettiva, le istituzioni scolastiche devono vigilare affinché il materiale didattico utilizzato non contenga stereotipi sessisti o discriminatori e promuovere il pari valore di donne e uomini.

Art. 6.
(Formazione iniziale e permanente dei docenti).

      1. Le istituzioni scolastiche adottano le misure necessarie ad includere, nei programmi di formazione iniziale e permanente degli insegnanti, una formazione specifica in materia di parità tra uomo e donna al fine di promuovere l'educazione al rispetto dei diritti, la prevenzione dei conflitti, l'individuazione tempestiva delle violenze nell'ambito familiare, sulle donne e sui bambini, la corresponsabilità in ambito domestico.
      2. Nelle facoltà universitarie sono istituiti corsi di laurea, corsi di specializzazione e master che prevedono programmi improntati ai principi di cui al comma 1.

 

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Art. 7.
(Partecipazione ai consigli scolastici).

      1. Sono assunte misure atte a garantire l'inclusione nei consigli scolastici di individui capaci di dare impulso all'adozione di misure formative atte a promuovere la parità, anche attraverso la rappresentanza delle associazioni delle donne esistenti sul territorio.

Art. 8.
(Pubblicità illecita).

      1. È vietata qualsiasi iniziativa pubblicitaria che utilizzi l'immagine della donna in maniera umiliante o discriminatoria. A tal fine, l'Ufficio contro la violenza sulle donne di cui all'articolo 18, le organizzazioni ed associazioni femminili, le associazioni dei consumatori e degli utenti e quelle operanti a tutela degli interessi della donna sono legittimati a chiedere il ritiro o la rettifica delle iniziative pubblicitarie che violino il divieto.

Art. 9.
(Disposizioni concernenti i mass media).

      1. I mass media devono promuovere la tutela e la difesa della parità tra uomo e donna ed evitare qualsiasi discriminazione, in particolare rispetto alla presenza delle donne della politica, dell'economia e della finanza nelle trasmissioni televisive.

Art. 10.
(Settore sanitario, formazione e sensibilizzazione).

      1. Gli enti e le strutture del Servizio sanitario nazionale e il Ministero della salute promuovono corsi di formazione per gli operatori sanitari, finalizzati all'individuazione tempestiva dei casi di violenza,

 

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nonché corsi per la popolazione e interventi mirati nei confronti delle persone che abbiano commesso violenze sulle donne.
      2. Nell'ambito del Servizio sanitario nazionale sono istituite commissioni interregionali contro la violenza sulle donne, per coordinare, valutare e proporre le misure ritenute necessarie per contribuire allo sradicamento di tale forma di violenza.

Art. 11.
(Garanzia dei diritti delle vittime).

      1. La Repubblica promuove l'informazione, l'assistenza sociale e l'assistenza legale gratuita alle vittime delle violenze sulle donne, al fine di rendere effettivi i diritti costituzionali all'integrità fisica e morale, alla libertà, alla sicurezza e alla non discriminazione.

Art. 12.
(Diritto all'informazione).

      1. Le donne vittime di violenze hanno diritto a una piena informazione e a servizi di consulenza adatti alla loro situazione da parte dei servizi sociali. Nel Piano nazionale per i servizi sociali sono garantite le risorse necessarie ai fini di cui al presente articolo.

Art. 13.
(Diritto all'assistenza sociale integrale).

      1. I servizi sociali devono garantire alle donne vittime di violenze le cure, le soluzioni di emergenza e il sostegno necessari ai fini di un totale recupero.
      2. I servizi sociali devono altresì garantire alle donne vittime di violenze il loro sostegno attraverso percorsi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro.
      3. L'attività dei servizi sociali di cui ai commi 1 e 2 è coordinata con quella delle

 

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Forze di polizia e dei magistrati preposti ai casi di violenza sulle donne, ai quali possono chiedere provvedimenti d'urgenza.

Art. 14.
(Assistenza legale).

      1. Le donne vittime di violenza che non hanno i mezzi necessari possono godere dell'assistenza legale gratuita.

Art. 15.
(Diritti di lavoro e in materia di previdenza sociale).

      1. Le donne vittime di violenze hanno diritto alla riduzione e alla riorganizzazione dell'orario di lavoro, alla mobilità geografica, alla sospensione dell'attività lavorativa con conservazione del posto di lavoro o alla risoluzione del contratto di lavoro.
      2. La sospensione o la risoluzione del contratto di lavoro danno luogo al diritto all'indennità di disoccupazione. Il tempo di sospensione è considerato come periodo di contribuzione effettiva ai fini delle prestazioni della previdenza sociale e di disoccupazione.
      3. Le imprese che durante i periodi di assenza di lavoratrici vittime di violenza assumono, con contratto a tempo determinato, personale che le sostituisce, hanno diritto all'esenzione totale dal pagamento degli oneri sociali. La lavoratrice riprende il proprio lavoro alle condizioni in essere prima della sospensione del contratto.
      4. Le assenze o i ritardi motivati dalla situazione fisica o psicologica causata dalle violenze sono giustificati in base al parere dei servizi sociali o sanitari.

Art. 16.
(Programma di assistenza occupazionale).

      1. Nell'ambito del Piano per l'occupazione, è attuato un programma di intervento

 

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per le donne vittime di violenze in cerca di lavoro.

Art. 17.
(Accesso all'alloggio e ai centri di accoglienza pubblici per adulti).

      1. Le donne vittime di violenza hanno priorità d'accesso a un alloggio protetto e ai centri d'accoglienza pubblici per adulti.

Art. 18.
(Ufficio contro la violenza sulle donne).

      1. È istituito, presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ufficio contro la violenza sulle donne. L'Ufficio formula le politiche inerenti alla violenza di genere e coordina e promuove tutte le iniziative in tale ambito. Il titolare dell'Ufficio ha capacità di agire.

Art. 19.
(Osservatorio nazionale delle violenze contro le donne).

      1. È istituito l'Osservatorio nazionale delle violenze contro le donne, nell'ambito dell'Ufficio contro la violenza sulle donne di cui all'articolo 18. L'Osservatorio valuta la collaborazione istituzionale, elabora relazioni e avanza proposte di modernizzazione in materia.
      2. L'Osservatorio elabora annualmente una relazione sull'applicazione del codice penale e sulla sua efficacia nella tutela delle vittime. La relazione indica le riforme necessarie in questo ambito per garantire i massimi livelli di protezione.
      3. Le funzioni, il funzionamento e la composizione dell'Osservatorio sono valutati periodicamente e in ogni caso è garantita la partecipazione delle organizzazioni femminili che insistono sull'intero territorio nazionale, nonché delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

 

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Art. 20.
(Istituzione di unità speciali delle Forze di polizia).

      1. Sono istituite unità speciali delle Forze di polizia dedite alla prevenzione della violenza sulle donne ed al controllo dell'applicazione dei provvedimenti di legge adottati.

Art. 21.
(Programmi di collaborazione).

      1. Le autorità pubbliche mettono a punto programmi di collaborazione volti a promuovere la prevenzione, l'assistenza e la repressione alla violenza sulle donne, coinvolgendo gli organi della sanità, della giustizia, delle Forze di polizia e dei servizi sociali.

Art. 22.
(Amministrazione penitenziaria).

      1. L'Amministrazione penitenziaria realizza programmi specifici per i detenuti condannati per violenze sulle donne. Si tiene conto dell'applicazione del detenuto e dei risultati conseguiti nell'ambito del programma ai fini della concessione dei permessi o della libertà condizionata.